Assemblee di condominio: convocazioni anche via e-mail (previo consenso)

Strada in discesa per gli amministratori alle prese con l’organizzazione delle assemblee. L’invio dell’avviso di convocazione — scrive Italia Oggi — può infatti avvenire anche via e-mail se vi sia stato il previo consenso del condomino. Lo ha indirettamente confermato la Corte di Appello di Brescia con la sentenza n. 4 dello scorso 3 gennaio 2019. È quindi possibile utilizzare anche strumenti alternativi a quelli previsti dalla legge per invitare i condòmini a partecipare alle riunioni del condominio, sempre che l’amministratore, in caso di contestazione, possa provare di avere ottenuto il consenso preventivo da parte del destinatario. L’avviso di convocazione, che deve essere predisposto dall’amministratore condominiale e inviato a tutti i condomini presso la propria residenza o il proprio domicilio, come risultante dall’anagrafe condominiale, è finalizzato a consentire la partecipazione dei condòmini all’assemblea. Fino alla modifica della normativa condominiale nel 2012 la legge non prevedeva forme specifiche per l’avviso di convocazione, né particolari modalità di comunicazione dello stesso. Con la riforma il legislatore è quindi intervenuto sull’art. 66 disp. att. c.c., provvedendo a una regolamentazione più specifica del contenuto e delle modalità di invio dell’avviso di convocazione.

 PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO

 

 

Articoli Correlati